Ordinanza — n. 36165/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ROSALBA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/05/1976 avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Rosalba Marino avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha dato conferma alla condanna pronunziata dal Giudice di pace per il delitto di percosse;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Rosalba Marino avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha dato conferma alla condanna pronunziata dal Giudice di pace per il delitto di percosse;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ROSALBA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/05/1976 avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Rosalba Marino avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha dato conferma alla condanna pronunziata dal Giudice di pace per il delitto di percosse;
2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è inammissibile per genericità, avendo il giudicante di seconde cure confermato il giudizio di positiva valutazione del teste, in difetto di elementi idonei a dubitare della veridicità di quanto narrato; né è ammissibile in sede di legittimità prospettare alternative e più favorevoli letture delle risultanze processuali (ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944);
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio