Ordinanza — n. 36164/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARELLA ADAMO nato a CAROVIGNO il 26/06/1965 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Adamo Barella avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di minacce;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Adamo Barella avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di minacce;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARELLA ADAMO nato a CAROVIGNO il 26/06/1965 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Adamo Barella avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di minacce;
2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta l'erronea valutazione della prova indiziaria, è inammissibile, siccome meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese in sede di merito e comunque versato in fatto, non essendo ammissibile in sede di legittimità la prospettazione di un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale per cui è processo, così come di una diversa - per il ricorrente più favorevole - lettura delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). La sentenza impugnata ha dato conto degli elementi di prova sui quali ha basato il suo convincimento: testimonianza della persona offesa, ritenuta credibile; ritrovamento di un fucile da caccia nell'abitazione dell'imputato subito dopo il fatto per cui è processo; si è poi valorizzata l'inattendibilità dei testi a discarico;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lugli