Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and missing special procurator document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Fernane Samir's appeal against the Ferrara GIP's conviction for Article 624 bis of the Penal Code inadmissible. The appellant argued for a special procurator and challenged the legal qualification, but the court found the special procurator present in the file and the second ground generic and indeterminate under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 624 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, or if the alleged lack of a special procurator is factually incorrect as the document exists in the case file.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANE SAMIR nato il 19/06/1988 avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Fernane Samir avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara di condanna per il reato di cui all' art. 624 bis cod. pen.;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge deducendo la mancanza della procura speciale in capo al difensore dell'imputato, è manifestamente infondato poichè la procura speciale è presente in atti;
3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica della condotta, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lugl