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Ordinanza — n. 36160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOMMO SEBASTIANO nato a PATTI il 06/04/1966 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Sebastiano Mommo avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Sebastiano Mommo avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.;

Parole chiave

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infrazione privilegiata furto di lieve entità circostanza aggravante furto aggravato favoreggiamento scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alli art. 56 cod.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 131 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il quarto motivo del ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOMMO SEBASTIANO nato a PATTI il 06/04/1966 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Sebastiano Mommo avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alli art. 56 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto si risolve in doglianze di mero fatto ed è manifestamente infondato; invero seguendo un iter logico immune da censure e conforme con la disamina dei dati probatori il giudice di merito ha evidenziato che l' odierno ricorrente non era sotto il controllo degli agenti di pubblica sicurezza e solo in un momento successivo all' impossessamento è stato notato dagli stessi operanti con la refurtiva;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 131 bis cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui alli art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; invero in tema di furto l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata si configura altresì nel caso in cui, per la modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez, 5, n. 51098 del 21/09/2017, Rv. 271602). Nel caso di specie, il controllo della persona offesa, secondo la stessa prospettazione della difesa del ricorrente, era saltuario;

5. Considerato che il quarto motivo del ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 62 bis cod. pen. non è c:onsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co