Ordinanza — n. 36159/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAISA VASILE nato a OKNA( ROMANIA) il 14/12/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paisa Vasile avverso la senl:enza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36159/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Paisa Vasile avverso la senl:enza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAISA VASILE nato a OKNA( ROMANIA) il 14/12/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paisa Vasile avverso la senl:enza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e censura vizi motivazionali del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto ed è manifestamente infondato; invero il giudice di merito ha seguito un iter logico immune da censure e conforme con la disamina dei dati probatori in ordine al coinvolgimento dell' odierno ricorrente nel furto;
3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in furto consumato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato; in effetti il giudice di merito ha evidenziato, con iter logico immune da censure, che l'oggetto dell'illecita sottrazione è stato abbandonato durante la fuga, quindi una volta avvenuto l'impossessamento, sia pur per breve tempo (sul punto è molto chiara la sentenza di primo grado). Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, si richiamano, in proposito, i principi consolidati in tema di irrilevanza della breve durata del possesso da parte dell'autore del delitto (cfr. Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544, da ultimo);
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il