Ordinanza — n. 36156/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI LUCIA nato a FANO il 24/06/1968 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; v OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Lucia Guarnieri avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata emessa in primo grado per il reato di furto aggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che con il quarto motivo si deduce l'errato calcolo della pena irrogata, ritenuta eccessiva tenuto conto della modesta entità dei fatti, tenuto conto anche della mancata concessione delle attenuanti, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI LUCIA nato a FANO il 24/06/1968 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; v OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Lucia Guarnieri avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata emessa in primo grado per il reato di furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso lamentano vizi di valutazione della prova che si risolvono in inammissibili ragioni rivalutative e di fatto. In tema di giudizio di cassazione, invero, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Ritenuto che con il terzo motivo si evidenzia la mancata rinnovazione del dibattimento da parte del giudice di appello che si è limitato a confermare l'operato del giudice di prime cure senza ricostruire nel merito la vicenda, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, pertanto, la mancanza di specificità del motivo, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), ne determina l'inammissibilità;
4. Considerato, altresì, che con il quarto motivo si deduce l'errato calcolo della pena irrogata, ritenuta eccessiva tenuto conto della modesta entità dei fatti, tenuto conto anche della mancata concessione delle attenuanti, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
6) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale;
5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così dec