Sentenza — n. 36155/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO FEDERICO nato a CATANIA il 08/07/2003 avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Federico Morabito avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e n. 7 (esposizione a pubblica fede);
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che è stata rimessa querela da Roberto Sperancleo in data 30.1.2023, ritualmente accettata dal procuratore speciale e difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Vista la procedibilità a querela del reato contestato, in seguito alle modifiche apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen. dal cligs. n. 150 del 2022. 2.2. Evidenziato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; vedi anche Sez. U, n. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, in motivazione).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO FEDERICO nato a CATANIA il 08/07/2003 avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Federico Morabito avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e n. 7 (esposizione a pubblica fede);
2. Considerato che è stata rimessa querela da Roberto Sperancleo in data 30.1.2023, ritualmente accettata dal procuratore speciale e difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Vista la procedibilità a querela del reato contestato, in seguito alle modifiche apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen. dal cligs. n. 150 del 2022. 2.2. Evidenziato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; vedi anche Sez. U, n. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, in motivazione).
3. Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico del querelato P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato Morabito Federico. Così deciso il 5 lugli