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Ordinanza — n. 36154/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36154/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIARRA YOUSSOUF nato il 05/08/1985 DAOUDA COULIBALY nato il 05/07/1992 DIARRA MOUSSA nato il 07/01/1990 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Diarra Youssouf, Daouda Coulibaly, Diarra Moussa avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 comma 1 e 2, 625 n.2 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, con il terzo argomento di censura, si lamenta l'erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici aggravamento della pena sottrazione di energia infrazione qualificata favoreggiamento pena accessoria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIARRA YOUSSOUF nato il 05/08/1985 DAOUDA COULIBALY nato il 05/07/1992 DIARRA MOUSSA nato il 07/01/1990 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Diarra Youssouf, Daouda Coulibaly, Diarra Moussa avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 comma 1 e 2, 625 n.2 cod. pen.;

2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. ed all'affermazione di colpevolezza degli imputati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna. Inoltre, quanto al secondo motivo, il Collegio rammenta che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (cfr. per tutte Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440);

3. Ritenuto che, con il terzo argomento di censura, si lamenta l'erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.

4) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale;

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il