Ordinanza — n. 36151/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Michel Tronconi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen., del delitto di cui agli artt. 336, 337 cod. pen., del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che con il secondo motivo di censura si deduc:e la violazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per l'erronea determinazione della pena è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Michel Tronconi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen., del delitto di cui agli artt. 336, 337 cod. pen., del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.;
2. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso si evidenzia l'omessa applicazione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
3. Considerato che con il secondo motivo di censura si deduc:e la violazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per l'erronea determinazione della pena è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
3) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale;
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5