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Ordinanza — n. 36146/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36146/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36146/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAMMAM HAZEM nato il 07/02/2002 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ghammam Hazem avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Ghammam Hazem avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;

Parole chiave

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tentato furto delitto atto preparatorio non punibile reato impossibile tentata lesione personale semplice furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAMMAM HAZEM nato il 07/02/2002 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ghammam Hazem avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lugl