Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Femi Makolli inadmissible and ordered him to pay court costs. Makolli argued that the appellate court incorrectly evaluated surveillance images regarding aggravated theft, but the court found these claims to be mere complaints without substantive argumentation. The decision ruled that the arguments were a repetitive restatement of points already rejected at the appellate level, failing to meet the standard for a specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints without specific argumentation or merely repeats grounds already rejected by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKOLLI FEMI nato il 02/05/1968 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Femi Makolli avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, dichiarando di non doversi procedere per il capo 1, in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di diversi episodi di furto pluriaggravato 2.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando in particolare una non corretta valutazione delle immagini inerenti le telecamere di videosorveglianza, è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7);
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lug