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Ordinanza — n. 36140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to mere complaints and lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Di Silvestro and Di Bella inadmissible. The appellants argued for a new factual assessment regarding sentencing and the denial of recidivism, but the court found their complaints to be generic and unsupported by evidence. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 361 cod. proc. pen.; Art. 625 cod. pen.: Appeals based on mere complaints regarding factual re-evaluation or generic allegations of lack of motivation are inadmissible if the lower court's decision is clear, coherent, and sufficiently reasoned.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere complaints lack of motivation criminal procedure recidivism denial sentencing review Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 361 cod. proc. pen.
Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, che attiene all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 361 cod.
Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
pen rideterminando la pena ed escludendo la contestata aggravata di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
Art. 114 cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Considerato, altresì, che il quarto motivo di censura, dedicato al denunciato vizio di motivazione attinente al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.
art. 361 cod. proc. pen
Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, che attiene all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 361 cod.
art. 114 cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 62 bis cod. pen
Considerato, altresì, che il quarto motivo di censura, dedicato al denunciato vizio di motivazione attinente al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SILVESTRO CARMELO nato a CATANIA il 04/01/1977 DI BELLA ANNAMARIA nato a CATANIA il 13/11/1980 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Carmelo Di Silvestro e Annamaria Di Bella avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha parzialmente confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 46,110,624 cod. pen rideterminando la pena ed escludendo la contestata aggravata di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

2. Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, che attiene all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 361 cod. proc. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'erronea contestazione della recidiva per difetto di motivazione della stessa, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato: la Corte d'Appello ha dedicato molti argomenti a sostenere la sussistenza della recidiva, desunta dalla pluralità dei precedenti penali di Di Silvestro, anche per delitti contro il patrimonio, e della coimputata, ritenendo il nuovo delitto, coerentemente alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, indicativo di maggiore pericolosità sociale, espressione di "totale spregio" per le regole e della persistente crescente capacità a delinquere;

4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 10);

5. Considerato, altresì, che il quarto motivo di censura, dedicato al denunciato vizio di motivazione attinente al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si è evidenziata in sentenza la particolare insidiosità della condotta e la professionalità nel reato dimostrata, in uno ai precedenti penali di non poco conto a carico di entrambi);

6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così