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Ordinanza — n. 36133/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36133/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCKA MARJUS nato il 04/03/1993 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ducka Marjus avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 453 n. 4 c.p.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36133/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo proposto, il quale denunzia il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato - contestandosi, nella sostanza, che sia stata raggiunta la prova dell'appartenenza delle banconote all'odierno ricorrente - è inammissibile, siccome reiterativo, generico e comunque versato in fatto; Invero, esula, dai poteri della Corte di cassazione, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false reato economico bustarella falsificazione dei pesi e delle misure riciclaggio di denaro truffa in materia di credito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCKA MARJUS nato il 04/03/1993 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ducka Marjus avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 453 n. 4 c.p.;

2. Considerato che l'unico motivo proposto, il quale denunzia il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato - contestandosi, nella sostanza, che sia stata raggiunta la prova dell'appartenenza delle banconote all'odierno ricorrente - è inammissibile, siccome reiterativo, generico e comunque versato in fatto; Invero, esula, dai poteri della Corte di cassazione, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943). Nella specie, peraltro, il ricorso omette del tutto il confronto con le ragioni dell'impugnata decisione, reiterando le censure svolte - del tutto assertivamente - con l'atto di appello: a tale riguardo è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).

La Corte ha in particolare evidenziato la portata astratta delle doglianze difensive, l'assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato e l'astrattezza delle ipotesi prospettate dalla difesa, del tutto disancorate dalle risultanze processuali.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E u ro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il