Ordinanza — n. 36131/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/12/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Vincenzo Campolongo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, oiae ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con cui è stato condannato alla pena di quattro anni ed C 2100 di multa per furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di pagamento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Vincenzo Campolongo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, oiae ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con cui è stato condannato alla pena di quattro anni ed C 2100 di multa per furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di pagamento;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/12/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Vincenzo Campolongo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, oiae ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con cui è stato condannato alla pena di quattro anni ed C 2100 di multa per furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di pagamento;
2. Considerato che l'unico motivo proposto, il quale lamenta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è estremamente generico limitandosi a ripetere le laconiche osservazioni già proposte con l'atto di appello, dichiarato, proprio per questa laconicità e genericità, inammissibile. Inoltre, la difesa prospetta argomenti comunque manifestamente infondati, slegati dal compendio probatorio correttamente ritenuto "schiacciante", per come argomentato, dai giudici di merito; del pari generiche le censure inerenti al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, che il ricorrente nella presente sede inammissibilmente reitera;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lugli