Ordinanza — n. 36129/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO LUCA nato a GARDONE VAL TROMPIA il 22/07/1992 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Luca Lo Monaco avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia, ha ridotto la pena inflitta per i reati di percosse e lesioni personali in mesi otto di reclusione ed C 3000 di multa, concedendo la sospensione condizionale; letta, altresì, la memoria difensiva che rappresenta la non inammissibilità del ricorso sostenendone nuovamente le ragioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Luca Lo Monaco avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia, ha ridotto la pena inflitta per i reati di percosse e lesioni personali in mesi otto di reclusione ed C 3000 di multa, concedendo la sospensione condizionale; letta, altresì, la memoria difensiva che rappresenta la non inammissibilità del ricorso sostenendone nuovamente le ragioni;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO LUCA nato a GARDONE VAL TROMPIA il 22/07/1992 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Luca Lo Monaco avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia, ha ridotto la pena inflitta per i reati di percosse e lesioni personali in mesi otto di reclusione ed C 3000 di multa, concedendo la sospensione condizionale; letta, altresì, la memoria difensiva che rappresenta la non inammissibilità del ricorso sostenendone nuovamente le ragioni;
2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento all'affermazione di responsabilità - con particolare riferimento alla prova di un effettivo contributo concorsuale, da parte del ricorrente, nel reato - è inammissibile, siccome reiterativo e versato in fatto, e comunque generico, omettendo il confronto con la pronunzia impugnata. Sul punto, la Corte territoriale ha condiviso il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, valorizzando l'apporto materiale del contributo concorsuale fornito dall'imputato all'azione violenta posta in essere dal coimputato Fracassi, facendo riferimento alle testimonianze (v. in particolare pag. 7 della sentenza impugnata, ove si esamina il racconto del teste Bolpagni, che indicava nel ricorrente colui il quale aveva spalleggiato Fracassi);
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lug