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Ordinanza — n. 36128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI DELFINO nato a ORTONA il 23/07/1991 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Delfino Marini avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila,-Igie in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, ha ridete rminato la pena per la residua imputazione di lesioni personali in mesi quattro di reclusione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Delfino Marini avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila,-Igie in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, ha ridete rminato la pena per la residua imputazione di lesioni personali in mesi quattro di reclusione;

Parole chiave

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reati violenti difesa penale violazioni della legge sulle armi azione civile reati contro l'onore danno ai denti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI DELFINO nato a ORTONA il 23/07/1991 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Delfino Marini avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila,-Igie in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, ha ridete rminato la pena per la residua imputazione di lesioni personali in mesi quattro di reclusione;

2. Considerato che i due motivi proposti, i quali lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento all'esclusione della legittima difesa - anche nella forma dell'eccesso colposo -, sono inammissibili, siccome reiterativi e versati in fatto. In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato come, dopo la reazione iniziale, l'imputato è rientrato nell'esercizio commerciale armandosi di una barra metallica, con la quale ha colpito l'iniziale aggressore: tale circostanza è valsa - secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice dell'impugnazione - ad escludere i requisiti costitutivi della scriminante (segnatamente, di attualità del pericolo e necessità della difesa), e con tali rilievi il ricorso omette ogni confronto (cfr., tra le prime pronunce, Sez. 1, n. 6811 del 21/4/1994, De Giovanni, Rv. 198115; vedi anche, dopo la legge n. 36 del 2019, Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, Morabito, Rv. 278861);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lug