Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36127/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36127/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE PALMA nato a LECCO 11 17/02/1974 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Palma Falcone avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo ad un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 c.p.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 496 c.p; Ordinanza — n. 36127/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Palma Falcone avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo ad un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 c.p.

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di false generalità falsa dichiarazione della parte falsità in documenti di servizio credibilità dell'identità sviamento della giustizia eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 496 c.p
Visto il ricorso proposto da Palma Falcone avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo ad un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE PALMA nato a LECCO 11 17/02/1974 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Palma Falcone avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo ad un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 c.p.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta l'applicazione in concreto della recidiva, è inammissibile, siccome reiterativo della doglianza già svolta in sede di gravame. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato in senso ostativo i precedenti — specifici e ravvicinati rispetto al fatto per cui è processo — implicitamente argomentando nel senso della maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere dimostrata dalla prevenuta, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 Rv. 248960 - 01, n. 35526 dei 2013 Rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 Rv. 263464 — 01; n. 35738 del 2010 Rv. 247838);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio