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Ordinanza — n. 36124/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36124/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIA) LEDON nato il 24/09/1987 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Aliaj Leidon avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronunCia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cutagli artt. 477 e 482 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Aliaj Leidon avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronunCia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cutagli artt. 477 e 482 cod. pen.;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo notifica tardiva dei difetti ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIA) LEDON nato il 24/09/1987 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Aliaj Leidon avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronunCia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cutagli artt. 477 e 482 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4);

3. Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da quEista Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

4. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso