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Ordinanza — n. 36122/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36122/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEJA PIERO nato a GIOIOSA JONICA il 12/12/1966 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 1BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Piero Galleja avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36122/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché fondato su argomenti che, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Inoltre, le ragioni dedotte sono non specifiche ma si risolvono in una critica soltanto apparente della sentenza impugnata, formulata con ragioni astratte e generiche.

Parole chiave

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gravi addebiti penali furto aggravato crimine perseguimento penale per truffa aggravamento della pena furto di lieve entità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEJA PIERO nato a GIOIOSA JONICA il 12/12/1966 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 1BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Piero Galleja avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché fondato su argomenti che, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Inoltre, le ragioni dedotte sono non specifiche ma si risolvono in una critica soltanto apparente della sentenza impugnata, formulata con ragioni astratte e generiche.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2