Ordinanza — n. 36121/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO MEDIATI RENATO nato a SOLDANO il 21/02/1967 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Renato Chirico Mediati ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che si assume fondata su mere deduzioni e presunzioni, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica: la Corte d'Appello ha enucleato ed enunciato gli indizi sulla responsabilità del ricorrente.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO MEDIATI RENATO nato a SOLDANO il 21/02/1967 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Renato Chirico Mediati ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che si assume fondata su mere deduzioni e presunzioni, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica: la Corte d'Appello ha enucleato ed enunciato gli indizi sulla responsabilità del ricorrente.
Si è messo in risalto: l'esistenza di un fondo chiuso, coltivato e recintato; l'esclusiva presenza dell'imputato; il pronto utilizzo dell'acqua attraverso l'allaccio abusivo nonché la disponibilità dell'imputato ad accogliere i verificatori uti dominus. Tutti elementi univoci da cui inferire la disponibilità e il possesso del fondo da parte del ricorrente nonché la conseguente responsabilità dello stesso in ordine alla condotta di utilizzo furtivo dell'acqua contestatagli (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 l