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Ordinanza — n. 36119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI IBRAHIM nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; (46 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Dani Ibrahim avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Dani Ibrahim avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale;

Parole chiave

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agente di polizia violenza contro le autorità uso sproporzionato della forza reato di coazione aggressione fisica reati violenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI IBRAHIM nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; (46 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Dani Ibrahim avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6), è anche manifestamente infondato, perché inerente a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato e rivalutativo senza che la Corte d'Appello abbia manifestato illogicità motivazionali nel suo provvedimento (vedi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si è chiarito che non vi fosse un risarcimento integrale del danno patito dalla vittima con conseguente esclusione della circostanza attenuante comune in questione);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso