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Ordinanza — n. 36118/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for receipt and theft charges due to inadmissible factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's conviction for receipt and aggravated theft, arguing the court incorrectly applied the law regarding the origin of stolen items. The court rejected this, noting that the appeal consisted solely of factual complaints rather than legal errors, as the lower court properly relied on the appellant's unconvincing and late explanation for possessing the phones.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation based on alleged factual errors or improper factual reconstruction is inadmissible if it merely expresses dissatisfaction with the facts without raising a distinct legal issue, as the appellate court's reasoning on the unconvincing nature of the defendant's explanation is sufficient for conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal receipt of stolen goods aggravated theft factual complaints Court of Cassation imputazione di furto ricettazione prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie concreta di cui al capo A) nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie concreta di cui al capo A) nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, Kebe, Rv. 270120
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA ROBERTINO nato a TORINO il 11/11/1977 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Robertino Messana avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i delitti di ricettazione (capo A) e furto pluriaggravato (capo B), dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 2 I. 110/1975 (capo C) per intervenuta prescrizione e rideterminando, per l'effetto, la pena;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie concreta di cui al capo A) nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile ricostruzione fattuale mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di seconde cure.

La sentenza d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, che trovano fondamento nella ritenuta inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato circa la provenienza delle tessere, non solo alla luce della tardività con cui è stata offerta, come asserito dal ric:orrente, ma anche e principalmente in virtù della sua genericità e vaghezza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata). La giurisprudenza di legittimità costante ritiene che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, Kebe, Rv. 270120).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mm nde. Così deciso