Ordinanza — n. 36115/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MORTE GUGLIELMO nato a GORIZIA il 02/06/1966 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINE(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Della Morte Guglielmo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Udine per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 99, comma 4, cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso (erronea applicazione della legge processuale e penale con riferimento alla disciplina del reato continuato ex art.81 cod. pen.) è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante /Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MORTE GUGLIELMO nato a GORIZIA il 02/06/1966 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINE(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della Morte Guglielmo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Udine per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 99, comma 4, cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso (erronea applicazione della legge processuale e penale con riferimento alla disciplina del reato continuato ex art.81 cod. pen.) è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante /Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consiglie