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Ordinanza — n. 36114/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36114/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA SILVIO nato a NAPOLI il 15/05/1990 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIaato avviso alle partlì udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; D'Anna Silvio ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Napoli, 01/03/22). Ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. peri, e agli artt. 133, 62-bis cod. pen. e al contenimento della pena nei minimi edittali), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano ( i Ltr,a-stjneila illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599- bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Napoli, 01/03/22). Ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. peri, e agli artt. 133, 62-bis cod. pen. e al contenimento della pena nei minimi edittali), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano ( i Ltr,a-stjneila illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali scemata imputabilità errore nella commisurazione della pena deposizione inattendibile altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
D'Anna Silvio ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA SILVIO nato a NAPOLI il 15/05/1990 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIaato avviso alle partlì udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

D'Anna Silvio ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Napoli, 01/03/22). Ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. peri, e agli artt. 133, 62-bis cod. pen. e al contenimento della pena nei minimi edittali), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano ( i Ltr,a-stjneila illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore