Appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible for attacking base penalty calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the calculation of the base penalty and internal continuation increase. The appellant argued a violation of Article 133 of the Penal Code regarding sentencing, but the Court held such grounds are not permissible against a sentencing judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds and cannot challenge the determination of the base penalty or internal continuation increases.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI GIULIO LUCA nato a MILANO il 09/09/1989 avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di MILANO /dato avviso alle par._ 1)9 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ruggeri Giulio Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Milano, 26/10/2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena-base applicata e all'aumento per la continuazione interna) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante ,Adifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden