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Ordinanza — n. 36112/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPARA ANTONINO nato a PALERMO il 10/09/1966 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Chiappara Antonino ricorre avverso la !;entenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine a plurimi reati di cui agli artt. 110, 73 comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (esclusa, in relazione a tutti i predetti reati, l'aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen.), commessi in Palermo nell'anno 2019. Considerato che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2-octies della rubrica, nonché in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) appaiono versati in fatto e, soprattutto, connotati da genericità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione procedura di annullamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPARA ANTONINO nato a PALERMO il 10/09/1966 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Chiappara Antonino ricorre avverso la !;entenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine a plurimi reati di cui agli artt. 110, 73 comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (esclusa, in relazione a tutti i predetti reati, l'aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen.), commessi in Palermo nell'anno 2019. Considerato che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2-octies della rubrica, nonché in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) appaiono versati in fatto e, soprattutto, connotati da genericità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend