Ordinanza — n. 36112/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPARA ANTONINO nato a PALERMO il 10/09/1966 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Chiappara Antonino ricorre avverso la !;entenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine a plurimi reati di cui agli artt. 110, 73 comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (esclusa, in relazione a tutti i predetti reati, l'aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen.), commessi in Palermo nell'anno 2019. Considerato che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2-octies della rubrica, nonché in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) appaiono versati in fatto e, soprattutto, connotati da genericità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPARA ANTONINO nato a PALERMO il 10/09/1966 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Chiappara Antonino ricorre avverso la !;entenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine a plurimi reati di cui agli artt. 110, 73 comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (esclusa, in relazione a tutti i predetti reati, l'aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen.), commessi in Palermo nell'anno 2019. Considerato che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2-octies della rubrica, nonché in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) appaiono versati in fatto e, soprattutto, connotati da genericità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend