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Ordinanza — n. 36111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEGNA SABINO nato a BARI il 26/04/1979 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI(-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLA DEC:IESIONE Pegna Sabino ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Modugno, il 15/04/2022). Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 36111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Modugno, il 15/04/2022). Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali consumo di canapa decisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. pen
Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEGNA SABINO nato a BARI il 26/04/1979 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI(-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLA DEC:IESIONE Pegna Sabino ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Modugno, il 15/04/2022). Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante fiodifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consi