Ordinanza — n. 36111/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEGNA SABINO nato a BARI il 26/04/1979 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI(-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLA DEC:IESIONE Pegna Sabino ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Modugno, il 15/04/2022). Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 36111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Modugno, il 15/04/2022). Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEGNA SABINO nato a BARI il 26/04/1979 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI(-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLA DEC:IESIONE Pegna Sabino ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Modugno, il 15/04/2022). Considerato che il motivo di ricorso (difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonché all'insussistenza delle condizioni per una pronuncia di cui all'art. 129 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante fiodifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consi