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Ordinanza — n. 36110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNAFEA ISSAM nato il 29/06/1991 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alfé partit; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bennafea Issam ha proposto ricorso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti (Pioltello, anno 2021). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze processuali) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante godifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti (Pioltello, anno 2021). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze processuali) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante godifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo prova del rischio persecuzione mancata prova di parzialità difetto di prova del nesso causale domanda d'asilo di cittadino nigeriano allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Bennafea Issam ha proposto ricorso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNAFEA ISSAM nato il 29/06/1991 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alfé partit; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bennafea Issam ha proposto ricorso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti (Pioltello, anno 2021). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze processuali) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante godifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/