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Ordinanza — n. 36108/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36108/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO MANUEL nato a GENOVA il 15/05/1984 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Torino Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con riferimento alla circostanza aggravante dell'ingente quantità) reitera un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che sul punto ha correttamente richiamato la sentenza n. 14722 del 30/01/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte (imp. Politi Stefano Cesare, Rv. 279005 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36108/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con riferimento alla circostanza aggravante dell'ingente quantità) reitera un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che sul punto ha correttamente richiamato la sentenza n. 14722 del 30/01/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte (imp. Politi Stefano Cesare, Rv. 279005 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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irresponsabilità azione di responsabilità altri capi d'accusa ritardo ingiustificato dell'azione penale deposizione inattendibile perseguimento penale per diffamazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO MANUEL nato a GENOVA il 15/05/1984 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Torino Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con riferimento alla circostanza aggravante dell'ingente quantità) reitera un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che sul punto ha correttamente richiamato la sentenza n. 14722 del 30/01/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte (imp. Politi Stefano Cesare, Rv. 279005 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigli