Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO GIANFRANCO nato a FOGGIA il 22/05/1968 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI Uato avviso alle pagj udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; i 5 Di Giorgio Gianfranco ricorreve,i:s l'a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte diappello di Bari per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bovino, 18/02/22 e 08/03/22). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla congruità della pena e alla colpevolezza dell'imputato, è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla T (i determinazione della pena che non si siano trogilgi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di buonuscita pena convenzionale importo dell'indennità unica disdetta per rappresaglia rinuncia a pretese di salario sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
i 5 Di Giorgio Gianfranco ricorreve,i:s l'a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO GIANFRANCO nato a FOGGIA il 22/05/1968 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI Uato avviso alle pagj udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

i 5 Di Giorgio Gianfranco ricorreve,i:s l'a sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte diappello di Bari per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bovino, 18/02/22 e 08/03/22). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla congruità della pena e alla colpevolezza dell'imputato, è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla T (i determinazione della pena che non si siano trogilgi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023