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Ordinanza — n. 36106/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug-impaired driving conviction due to lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Mario Azzarello's appeal against his conviction for driving while impaired by drugs inadmissible. The appellant argued violations of specific articles regarding the aggravating circumstances of the offense and a defect in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the appeal merely reiterated existing criticisms without presenting new facts or evidence, finding the lower court's decision sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 187, comma 1, 1-bis e 1-quater d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; Appeals must present new facts or evidence, not merely reiterate existing criticisms of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility driving under influence lack of new facts defect in reasoning Cassazione ordinanza alibi allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 187, comma 1, 1-bis e 1-quater d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Considerato che l'unico motivo proposto (violazione dell'art. 187, comma 1,1-bis e 1-quater d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARELLO MARIO nato a FORLI' il 01/03/1958 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Azzarello Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Forlì per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, reato aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (Forlì, 16/02/18). Considerato che l'unico motivo proposto (violazione dell'art. 187, comma 1,1-bis e 1-quater d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché vizio di motivazione) si sviluppa sul piano del fatto, reiterando profili di censura rispetto ai quali la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione (pp. 2,3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere