Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing lower court's logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance court's partial reform of the criminal conviction for theft. The lower court logically rejected the appellant's claim regarding mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, properly weighing the specific facts presented. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court provides logical, coherent, and punctual reasoning regarding the rejection of mitigating circumstances, without omitting the evaluation of the appellant's specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCINO GIORGIO nato a VITTORIA il 22/06/1985 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cascino Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Tribunale di Ragusa, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. Considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (oggetto dell'unico motivo sollevato), facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'Interessato (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /