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Ordinanza — n. 36104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIMA BESQUET GRIGA MATTEO nato a TORINO il 29/07/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAV/AN; Baima Besquet Griga Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Moncalieri, 09/05/21). Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e in relazione all'art. 133 cod. pen.) sono reiterativi di profili di censura già compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta in diritto (con riguardo alla c:ausa di non punibilità, pp. 3, 4; in punto di trattamento sanzionatorio, p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e in relazione all'art. 133 cod. pen.) sono reiterativi di profili di censura già compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta in diritto (con riguardo alla c:ausa di non punibilità, pp. 3, 4; in punto di trattamento sanzionatorio, p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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caso poco grave responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali luogo del reato responsabilità penale infortunio bagattellare

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
e in relazione all'art. 133 cod. pen.) sono reiterativi di profili di censura già compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta in diritto (con riguardo alla c:ausa di non punibilità, pp.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIMA BESQUET GRIGA MATTEO nato a TORINO il 29/07/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAV/AN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Baima Besquet Griga Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Moncalieri, 09/05/21). Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e in relazione all'art. 133 cod. pen.) sono reiterativi di profili di censura già compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta in diritto (con riguardo alla c:ausa di non punibilità, pp. 3, 4; in punto di trattamento sanzionatorio, p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/