Ordinanza — n. 36103/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GAOUD ADEL nato il 09/02/1978 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; El Gaoud Adel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso il 18/10/2014). Considerato che i motivi proposti (erronea o falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ex art 133 cod. pen.) reiterano motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 d.P.R. 115/2002, art 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso il 18/10/2014). Considerato che i motivi proposti (erronea o falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ex art 133 cod. pen.) reiterano motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GAOUD ADEL nato il 09/02/1978 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
El Gaoud Adel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso il 18/10/2014). Considerato che i motivi proposti (erronea o falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ex art 133 cod. pen.) reiterano motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p.
7) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (1° motivo); e che, con riguardo al trattamento sanzionatorio (2° motivo), la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President