Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISMONDI STEFANO nato a IMOLA il 24/05/1961 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Gismondi Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Borgo Tossignano, 11/07/2017). Considerato che il primo motivo (responsabilità penale; elemento oggettivo del reato; mancanza di motivazione su esiti probatori decisivi; contraddittorietà della motivazione; modalità dell'accertamento ematico e valenza probatoria; potere del giudice nella valutazione del dato scientifico; incongrua valutazione degli esiti della consulenza tecnica; incompatibilità tra le evidenze probatorie e le argomentazioni di cui in sentenza) non è consentito in sede di legittimità perché articolato sul piano del fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto (pp. 2,3); e che la medesima valutazione di adeguatezza della sentenza impugnata (pp. 3, 4) deve essere fatta con riguardo al secondo motivo (carenza di motivazione con riguardo alla pena applicata nel massimo edittale; nuovo giudizio sul punto);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo (responsabilità penale; elemento oggettivo del reato; mancanza di motivazione su esiti probatori decisivi; contraddittorietà della motivazione; modalità dell'accertamento ematico e valenza probatoria; potere del giudice nella valutazione del dato scientifico; incongrua valutazione degli esiti della consulenza tecnica; incompatibilità tra le evidenze probatorie e le argomentazioni di cui in sentenza) non è consentito in sede di legittimità perché articolato sul piano del fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto (pp. 2,3); e che la medesima valutazione di adeguatezza della sentenza impugnata (pp. 3, 4) deve essere fatta con riguardo al secondo motivo (carenza di motivazione con riguardo alla pena applicata nel massimo edittale; nuovo giudizio sul punto);

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso dell'imposta preventiva comunicazione fiscale complicità in sottrazione d'imposta pagamento dell'emolumento differimento dell'imposizione sottrazione dell'iva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISMONDI STEFANO nato a IMOLA il 24/05/1961 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gismondi Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Borgo Tossignano, 11/07/2017). Considerato che il primo motivo (responsabilità penale; elemento oggettivo del reato; mancanza di motivazione su esiti probatori decisivi; contraddittorietà della motivazione; modalità dell'accertamento ematico e valenza probatoria; potere del giudice nella valutazione del dato scientifico; incongrua valutazione degli esiti della consulenza tecnica; incompatibilità tra le evidenze probatorie e le argomentazioni di cui in sentenza) non è consentito in sede di legittimità perché articolato sul piano del fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto (pp. 2,3); e che la medesima valutazione di adeguatezza della sentenza impugnata (pp. 3, 4) deve essere fatta con riguardo al secondo motivo (carenza di motivazione con riguardo alla pena applicata nel massimo edittale; nuovo giudizio sul punto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Prede