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Ordinanza — n. 36100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAVANTI SALVATORE nato a MAZZARINO il 26/03/1992 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Passavanti Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di P Caltanissetta che ha confermato pronuncia del locale Tribunale per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio (Caltanissetta , 26/02/2020). Considerato che il primo motivo proposto (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116, comma 15,, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si pone in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S., Rv. 268247 - 01: "In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, c:onnma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata..."); e che il secondo motivo proposto (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) si appalesa del tutto generico, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto (p. 2);

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni testimonianza della vittima gravi addebiti penali prove acquisite tramite sorveglianza delitto contro l'ambiente atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAVANTI SALVATORE nato a MAZZARINO il 26/03/1992 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passavanti Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di P Caltanissetta che ha confermato pronuncia del locale Tribunale per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio (Caltanissetta , 26/02/2020). Considerato che il primo motivo proposto (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116, comma 15,, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si pone in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S., Rv. 268247 - 01: "In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, c:onnma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata..."); e che il secondo motivo proposto (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) si appalesa del tutto generico, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto (p. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Co