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Ordinanza — n. 36098/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against preliminary judgment for lack of new grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals filed by the Mercadante brothers inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in finding the subjective element of the crime absent, but the Court noted these were merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeals were dismissed without merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must present new grounds or correct procedural defects; mere repetition of arguments already examined by the lower court renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals reiteration of arguments subjective element of crime procedural defects Cassation Court argomentazione nel merito esame di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCADANTE SALVATORE nato a CROTONE il 04/01/1972 MERCADANTE GIOVANNA nato a CATANZARO il 08/11/1973 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mercadante Salvatore e Mercadante Giovanna ricorrono, a mezzo di ricorsi distinti ma del tutto sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone per il delitto, ad entrambi ascritto, di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Considerato che l'unico motivo proposto cilagli imputati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive prospettanti l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto) reitera profili di censura che il Giudice di merito ha già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici (p. 2); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /