Ordinanza — n. 36097/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANDENDYK LUCIA nato a ROVERETO il 12/05/1980 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vandendyk Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento confermativa della pronuncia del Tribunale di Rovereto che l'ha dichiarata colpevole dei reati ascritti (art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 in epoche diverse), unificati dal vincolo della continuazione. Considerato che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada con riferimento all'episodio del 25/07/2018; erronea applicazione dell'art. 1:31-bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4,5) con i quali la ricorrente non si confronta affatto e che il diniego della causa di non punibilità è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36097/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 in epoche diverse), unificati dal vincolo della continuazione. Considerato che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada con riferimento all'episodio del 25/07/2018; erronea applicazione dell'art. 1:31-bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4,5) con i quali la ricorrente non si confronta affatto e che il diniego della causa di non punibilità è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANDENDYK LUCIA nato a ROVERETO il 12/05/1980 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vandendyk Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento confermativa della pronuncia del Tribunale di Rovereto che l'ha dichiarata colpevole dei reati ascritti (art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 in epoche diverse), unificati dal vincolo della continuazione. Considerato che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada con riferimento all'episodio del 25/07/2018; erronea applicazione dell'art. 1:31-bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4,5) con i quali la ricorrente non si confronta affatto e che il diniego della causa di non punibilità è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente