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Ordinanza — n. 36096/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding suspended driving license for excessive alcohol level exceeding safety threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to suspend the driving license for two years. The appellant argued for leniency based on omitted sentencing details, but the court noted the blood alcohol level was over three times the legal limit, creating a serious public safety risk. Consequently, the court rejected the arguments as already adequately examined and affirmed the original penalty.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c), d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 131-bis cod. proc. pen.: The court must reject appeals where the appellant's arguments merely reproduce previously examined and dismissed points, especially when the factual circumstances, such as an alcohol level far exceeding the legal limit, objectively justify the severity of the penalty.

Parole chiave

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driving license suspension alcohol limit threshold public safety risk inadmissible appeal procedural review carenza di credibilità oggettiva partecipazione al reato falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Catanese Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Termini Imerese, ha applicato ,ii la sospensione della patente di guida per due anni in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 131-bis cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo (afferente all'omessa irrogazione del minimo della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo (afferente all'omessa irrogazione del minimo della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANESE GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 02/11/1979 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Catanese Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Termini Imerese, ha applicato ,ii la sospensione della patente di guida per due anni in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d. igs. 30 aprile 1992, n. 285, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo (afferente all'omessa irrogazione del minimo della pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.), riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sufficiente e non illogica motivazione, nonché con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito, avendo la Corte territoriale specificato che il tasso alcolemico riscontrato sull'imputato, al momento dei fatti, era risultato oltre tre volte superiore alla soglia massima legale di 0.5g/I: dato che induceva a ritenere sussistente un serio pericolo per la pubblica sicurezza stradale, tale da escludere la valutazione della condotta in termini di particolare tenuità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, segue la condanna delira ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1