Italian court dismisses appeal claiming drunk driving charge error, affirming breath test reliability as primary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying traffic regulations regarding drunk driving. The appellant argued for a violation of procedural rules concerning the breathalyzer test, but the court affirmed that a positive result constitutes definitive proof of intoxication due to the instrument's verified reliability. Consequently, the burden shifted to the defense to prove the device's malfunction or lack of calibration, a burden not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 379 Regolamento di attuazione del codice della strada: In cases of driving under the influence, a positive breath test result constitutes proof of intoxication based on the instrument's reliability, placing the burden on the defense to demonstrate the absence or invalidity of required calibrations and controls.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE MARCO nato a CROTONE il 18/02/1998 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO Py dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gentile Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2lett.
c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Crotone, 24/03/2018). Considerato che il motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 379 del Regolamento di attuazione del codice della strada e all'art. 187 comma 2, lett. c), medesimo codice) è inammissibile perché, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'onnologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17.12.2021, Rv. 282659 - 01);
Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata ha offerto sul punto motivazione articolata, congrua e corretta in diritto (pp. 1 e 2); Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr