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Ordinanza — n. 36094/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for Saturday nighting due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Marco Iannaccone inadmissible, upholding his criminal conviction for Saturday nighting. The appellant argued that the first-instance judge erred by deeming the defense's sole witness superfluous and failed to renew the trial proceedings adequately. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficient to justify excluding the testimony and dismissing the procedural violations alleged.

Regesto Legislator

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Art. 190, 468, 495 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the challenged judgment provides adequate motivation regarding the exclusion of witnesses and the conduct of trial proceedings, rendering the alleged procedural violations manifestly unfounded.

Parole chiave

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Saturday nighting conviction inadmissible appeal witness superfluousness procedural violation Cassazione ordinanza sanzione disciplinare dell'avvocato sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 190 c.p.p.
Art. 468 c.p.p.
Art. 495 c.p.p.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7
Iannaccone Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015
sul punto Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Iurescia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNACCONE MARCO nato a AVELLINO il 20/07/1993 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Iannaccone Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Aiello del Sabato, 13 settembre 2019). In data 10/05/23, è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. Domenico Iommazzo. Considerato che i motivi proposti (violazione degli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza del 11/09/2020 con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto superflui tutti i testimoni richiesti dalle parti, tra cui anche l'unico testimone della difesa; vizio di motivazione in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; mancata assunzione di una prova decisiva), sono manifestamente infondati alla luce della motivazione adeguata offerta dalla sentenza impugnata (pp. 3 e 4) sui punti riproposti con il presente ricorso, dovendosi altresì considerare che la motivazione del provvedimento di diniego di ammissione del teste risulta integrata con le ragioni esposte dal Giudice in sentenza, avendo quest'ultima dato conto delle ragioni della ritenuta superfluità del teste della difesa (cfr. sul punto Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Iurescia, Rv. 263947 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il F'r