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Ordinanza — n. 36093/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere grievances against facts, upholding criminal liability for tax evasion and fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision violated the law and lacked logical motivation regarding civil and criminal liabilities for tax evasion and fraud. The court rejected these claims as mere complaints about factual assessments that fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on grievances regarding factual findings or lack of logical motivation are inadmissible as they do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere grievances against facts lack of logical motivation tax evasion criminal liability fraud conviction upheld responsabilità per incidente stradale corresponsabilità della vittima omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLDO MARTA BEATRIZ nato il 11/02/1964 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLA DIECISIONE Toldo Marta Beatriz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Macerata per aver revocato le statuizioni civili, ha confermato la sua penale responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e 590 cod. pen. (capo B) - Civitanova Marche, 06/02/2016.

Considerato che i motivi sollevati (violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto ad entrambi i reati contestati) sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, nonché reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4,5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President