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Ordinanza — n. 36092/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already rejected arguments on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Sebastiano Cascio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that confirmed his criminal liability for a specific offense while reducing the sentence by excluding recidivism. The court ruled that the sole ground of appeal, alleging erroneous application of law and lack of reasoning regarding intent, merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or second instance, without presenting new elements or legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments criminal liability intent element recidivism exclusion procedural economy Cassation review responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SEBASTIANO nato a MARSALA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAVVAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cascio Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala per avere escluso l'efficacia della recidiva e conseguentemente rideterminato la pena inflitta, ha confermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesso il 15 aprile 2016. Considerato che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato contestato) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5, 6 sentenza di appello; p. 3 sentenza di primo grado), con i quali il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente