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Sentenza — n. 36091/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cintura Salvatore ricorre4jtéerSty la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Termini Imerese per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio (Termini Imerese, 15/02/2017). Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo di ricorso, con valore assorbente, perché correttamente ha evidenziato come il delitto contestato si sia prescritto in data 10 maggio 2022, anteriormente quindi alla pronuncia della sentenza di appello (12 maggio 2022). Invero, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la sospensione ex art 83, commi 2 e 4, d.l. 18/2020, può essere computata esclusivamente laddove il processo, nell'arco temporale intercorrente tra 1'08/03/2020 e 1'11/05/2020, abbia subito un rinvio. Nel caso di specie, il rinvio è limitato al periodo intercorrente tra l'udienza dibattimentale del 27/04/2022 e 1'11/05/2022: ragione per la quale è intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false prova oggettiva allegazioni fattuali non credibili riciclaggio internazionale di denaro prove inconcludenti conversione delle monete

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CINTURA SALVATORE nato a PALERMO il 03/03/1981 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAW'AN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

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1. Cintura Salvatore ricorre4jtéerSty la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Termini Imerese per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio (Termini Imerese, 15/02/2017).

2. Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo di ricorso, con valore assorbente, perché correttamente ha evidenziato come il delitto contestato si sia prescritto in data 10 maggio 2022, anteriormente quindi alla pronuncia della sentenza di appello (12 maggio 2022). Invero, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la sospensione ex art 83, commi 2 e 4, d.l. 18/2020, può essere computata esclusivamente laddove il processo, nell'arco temporale intercorrente tra 1'08/03/2020 e 1'11/05/2020, abbia subito un rinvio. Nel caso di specie, il rinvio è limitato al periodo intercorrente tra l'udienza dibattimentale del 27/04/2022 e 1'11/05/2022: ragione per la quale è intervenuta prescrizione.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore