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Ordinanza — n. 36090/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36090/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCHI MATTEO nato a PONTE SAN PIETRO il 02/10/1972 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Rocchi Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bergamo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Brembate Sopra, 15/09/2017). In data 27/04/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Paolo Maestroni. Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione degli artt. 178, 180, 191, 526 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, avuto riguardo all'accertamento del tasso alcolemico e alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada; nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non hai effettuato una critica specifica;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36090/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti verdetto di colpevolezza controllo della commisurazione della pena forza di cosa giudicata materiale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
strada; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCHI MATTEO nato a PONTE SAN PIETRO il 02/10/1972 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rocchi Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bergamo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Brembate Sopra, 15/09/2017). In data 27/04/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Paolo Maestroni. Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione degli artt. 178, 180, 191, 526 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, avuto riguardo all'accertamento del tasso alcolemico e alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada; nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non hai effettuato una critica specifica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pje