Ordinanza — n. 36089/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI DOMENICO nato a CROTONE il 22/01/1990 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Arcuri Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Crotone in ordine al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'anno di imposta 2016 (Crotone, 03 /02/2017). Considerato che l'unico motivo sollevato dal ricorrente (manifesta illogicità della motivazione) si appalesa del tutto aspecifico, a fronte di una motivazione congrua e compiuta (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36089/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'anno di imposta 2016 (Crotone, 03 /02/2017). Considerato che l'unico motivo sollevato dal ricorrente (manifesta illogicità della motivazione) si appalesa del tutto aspecifico, a fronte di una motivazione congrua e compiuta (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI DOMENICO nato a CROTONE il 22/01/1990 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Arcuri Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Crotone in ordine al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'anno di imposta 2016 (Crotone, 03 /02/2017). Considerato che l'unico motivo sollevato dal ricorrente (manifesta illogicità della motivazione) si appalesa del tutto aspecifico, a fronte di una motivazione congrua e compiuta (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere