Italian Court dismisses appeal against drunk driving sentence for generic and unfounded procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Filippo Donati's appeal against the Bologna Court of Appeal's reduced drunk driving sentence inadmissible. The appellant argued for a new trial due to alleged flaws in the reasoning and lack of evidence regarding the breathalyzer's calibration, but the court found these grounds generic and unsupported by fact or law. Consequently, the court upheld the lower court's complete and correct legal reasoning, affirming the conviction and imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the alleged defects in the lower court's reasoning are manifestly unfounded and generic, lacking the necessary legal and factual grounds to support the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATI FILIPPO nato a CATTOLICA il 08/12/1990 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Donati Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, confermando la sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (Cattolica, 28/06/2017). Considerato che i motivi proposti (vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della mancanza della stessa; mancata assunzione di una prova decisiva per non esservi certezza in merito alla omologazione e alla taratura dell'etilometro utilizzato per rilevare il tasso alcolemico dell'imputato) si appalesano manifestamente infondati e generici, perché privi delle ragioni di diritto e di fatto che sostengono le richieste, a fronte di una motivazione compiuta e corretta in diritto (pp. 2 e 3), essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 3, n. 10163 del 91/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore IPr