Cassation court dismisses appeal as groundless, citing correct lower court reasoning on traffic offense non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The appellant challenged the confirmation of a conviction for escape and failure to render aid after a traffic accident, arguing erroneous application of the non-punishment clause. The court rejected this claim because the lower court's reasoning was already sufficient and correct in law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, comma 7, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and generic, reiterating points already adequately addressed by the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI LEONARDO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 14/12/1976 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonelli Leonardo ricorre verso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in relazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di provocato incidente stradale (Bologna, 27/06/2014). Considerato che l'unico motivo proposto (carenza ed erroneità della motivazione, errata applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, con specifico riguardo all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) si appalesa manifestamente infondato e generico, perché reiterativo di profili di censura cui la sentenza impugnata ha offerto motivazione congrua e corretta in diritto (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President