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Ordinanza — n. 36085/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36085/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA MARTINO nato a LECCE il 23/02/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA D,AWAN; Barba Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce confermativa della pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Lecce, in epoca antecedente e prossima al settembre 2014). Considerato che il motivo proposto (erronea applicazione della legge penale per difetto dell'elemento psicologico in relazione al reato contestato) è manifestamente infondato, attesa la compiuta motivazione sul punto effettuata dalla Corte di merito (foglio 4 dell'impugnata sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36085/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Lecce, in epoca antecedente e prossima al settembre 2014). Considerato che il motivo proposto (erronea applicazione della legge penale per difetto dell'elemento psicologico in relazione al reato contestato) è manifestamente infondato, attesa la compiuta motivazione sul punto effettuata dalla Corte di merito (foglio 4 dell'impugnata sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni falsa dichiarazione della parte facoltà di astenersi dal testimoniare accusa penale ammissione all'avvocatura responsabilità penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA MARTINO nato a LECCE il 23/02/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA D,AWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Barba Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce confermativa della pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Lecce, in epoca antecedente e prossima al settembre 2014). Considerato che il motivo proposto (erronea applicazione della legge penale per difetto dell'elemento psicologico in relazione al reato contestato) è manifestamente infondato, attesa la compiuta motivazione sul punto effettuata dalla Corte di merito (foglio 4 dell'impugnata sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente