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Ordinanza — n. 36084/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36084/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RA1NOVEANU CRISTINEL nato il 26/02/1970 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Rajnoveanu Cristinel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Pianezza, 22/02/2018). Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36084/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 186, comma 2, lett.

Parole chiave

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gravi addebiti penali revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza decreto di rinvio a giudizio controllo della commisurazione della pena confessione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
strada; violazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RA1NOVEANU CRISTINEL nato il 26/02/1970 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rajnoveanu Cristinel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Pianezza, 22/02/2018). Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada in relazione all'art. 379, comma 8, Regolamento di esecuzione e di attuazione Cod. strada; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione sul punto, con travisamento della prova) non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (così Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin Alessandro, Rv. 281828 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno Giuseppe, Rv. 282659 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore I) Preside